Sez. L, Sentenza n. 4273 del 08/04/1992 (Rv. 476669 - 01)
Credito - Istituti o enti di credito - Casse di risparmio - Ordinamento amministrativo - Personale | Regolamento pensionistico prevedente la sospensione della pensione integrativa aziendale durante il servizio prestato dal pensionato presso altro ente operante nella stessa zona - Liceità - Fattispecie.
Credito - Istituti o enti di credito - Casse di risparmio - Ordinamento amministrativo - Personale
Il regolamento pensionistico di una cassa di risparmio - l'interpretazione del quale, da parte del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi di motivazione - può legittimamente disporre che la pensione integrativa aziendale resti sospesa, nei limiti temporali indicati dall'art. 2125 cod. civ., qualora il pensionato presti servizio presso altre aziende di credito operanti nella zona di attività dell'ex datrice di lavoro, non contrastando tale clausola né con l'art. 36, primo comma, Cost., attesa la natura previdenziale (invece che di retribuzione differita) del trattamento pensionistico integrativo, né con l'indistraibilità dei fondi previdenziali aziendali sancita dall'art. 2117 cod. civ., ed esulando la detta previsione regolamentare dall'ipotesi del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 cod. civ. (richiamato ai soli fini della delimitazione temporale della sospensione), dell'erogazione della pensione), atteso il carattere generale della disposizione che considera il non svolgimento di attività concorrenziale come requisito per il godimento della pensione integrativa. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto legittima la sospensione dell'erogazione della pensione integrativa a causa dello svolgimento, da parte del pensionato, di attività in favore di società di gestione di fondi comuni d'investimento).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2125, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)