Sez. 3, Sentenza n. 19216 del 20/08/2013 (Rv. 627847 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO | Artt. 2905 e 2906 cod. civ. - Rispettivi ambiti di applicazione - Individuazione - Conseguenze.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO
Richiesto dal creditore il sequestro conservativo di un bene del debitore, solo in seguito da costui alienato ad un terzo, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 2906 cod. civ., che di tale alienazione stabilisce l'inefficacia in pregiudizio del creditore sequestrante, mentre è inconferente l' art. 2905 cod. civ., che disciplina l'ipotesi della richiesta di sequestro nei confronti del terzo dopo l'alienazione del debitore, per garantire al creditore gli effetti dell'azione pauliana già esperita. Pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 2906 cod. civ., il creditore - trascritto, anteriormente all'atto di alienazione, il provvedimento di sequestro, ottenuta la convalida dello stesso e la condanna al pagamento del credito tutelato - può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzoacquirente, difettando, quindi, l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria, volta ad assicuragli un risultato (impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale generica), già assicurato dal sequestro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2905, Cod. Civ. art. 2906, Cod. Proc. Civ. art. 686, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)