Sez. 3 - , Sentenza n. 22835 del 29/09/2017 (Rv. 645777 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO | Azione revocatoria avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile già sottoposto a sequestro conservativo – Interesse ad agire – Sussistenza – Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO
Il creditore che abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l’intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall’importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2905, Cod. Civ. art. 2906, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 686
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)