Sez. L, Sentenza n. 25379 del 30/11/2011 (Rv. 619786 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Giudizio penale per fatti compiuti in servizio - Spese di difesa - Art. 20 del d.P.R. n. 335 del 1990 - Diritto del dipendente al rimborso - Presupposti - Assenza di conflitto di interessi con l'amministrazione e mancanza di contrarietà della condotta ai doveri funzionali - Modalità di accertamento - Valutazione preliminare della riconducibilità degli atti o fatti contestati all'adempimento dei compiti di ufficio - Necessità - Contenuto della decisione conclusiva del giudizio - Rilevanza.
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In relazione all'art. 20 del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, concernente l'assunzione da parte del datore di lavoro dell'onere delle spese di difesa del proprio dipendente, accusato e processato per atti o comportamenti costituenti espletamento del servizio, presupposto del diritto al rimborso è l'esclusione che la condotta sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro e, inoltre, l'assenza di un conflitto di interessi con l'amministrazione, che deve essere accertata non solo sulla base della preliminare valutazione della riconducibilità dei fatti addebitati all'adempimento dei compiti di ufficio, ma anche con riferimento all'esito del giudizio, in quanto idoneo ad escludere ogni profilo di responsabilità.
Riferimenti normativi: DPR 04/08/1990 num. 335 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)