Sez. L, Sentenza n. 13675 del 07/06/2010 (Rv. 613632 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Art. 20 del d.P.R. n. 335 del 1990 - Procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio - Assunzione a carico dell'Amministrazione delle spese legali per la difesa del dipendente - Presupposti - Preventiva comunicazione all'Amministrazione con richiesta di nomina di un difensore - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 335 del 1990 - concernente l'assunzione a carico delle aziende o delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo delle spese legali per la difesa dei dipendenti in relazione a procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio -, presupposto del diritto del dipendente al rimborso delle spese sostenute è, oltre alla predetta connessione ed all'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione, la preventiva comunicazione al proprio ente di appartenenza, da parte del dipendente coinvolto in un procedimento di responsabilità, con richiesta o sollecitazione alla nomina di un difensore, essendo tale comunicazione necessaria ai fini della valutazione "ex ante" da parte dell'ente in ordine all'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento. Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi comunicazione o sollecitazione da parte del dipendente, deve ritenersi esclusa la possibilità del rimborso delle spese relative al legale nominato dal dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 04/08/1990 num. 335 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)