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Sez. 1, Sentenza n. 4126 del 28/09/1977 (Rv. 387785 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - DECADENZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387785-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - DECADENZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A seguito della riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975 n 151, per l'individuazione del giudice territorialmente competente ad emettere i provvedimenti non contenziosi di cui agli artt 330, 333 e 336 cod civ, in caso di violazione da parte del genitore dei doveri inerenti alla potesta sul figlio, o, comunque, di condotta pregiudizievole al figlio medesimo, deve inderogabilmente procedersi in base all'effettiva residenza di quest'ultimo, secondo la situazione di fatto precedente alla domanda, non alla residenza del genitore contro il quale la domanda stessa e diretta, in considerazione dell'esigenza di affidare la tutela degli interessi del minore all'organo giudiziario piu idoneo ad una sollecita ed efficace indagine sulle sue necessita. (V 2130/76, mass n 380941).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)