Sez. 1, Sentenza n. 1387 del 05/03/1982 (Rv. 419231 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIALE - PROVVEDIMENTI - DEL TRIBUNALE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI EX ART. 336 COD. CIV. - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIALE - PROVVEDIMENTI - DEL TRIBUNALE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI EX ART. 336 COD. CIV. - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente alla modifica od alla revoca dei provvedimenti temporanei nello interesse del figlio, di cui al terzo comma dell'art. 336 cod. civ. (come modificato dall'art. 157 della legge 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), ovvero all'emanazione di un nuovo provvedimento temporaneo, occorre distinguere a seconda che il provvedimento per il quale deve accertarsi la Competenza si inserisca, come fase incidentale, in uno dei procedimenti previsti dagli artt. 330-335 cod. civ., ricomprendente anche l'iniziale provvedimento nell'interesse del figlio, oppure sia autonomo. Nel primo caso, per il principio della perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civ., è necessario far capo, agli indicati fini, alla situazione di fatto (residenza del minore) esistente al momento della presentazione del ricorso introduttivo di detto procedimento; nella seconda ipotesi, invece, difettando l'unicità del procedimento e non essendo quindi applicabile il menzionato criterio, la Competenza per territorio in ordine al successivo provvedimento temporaneo nell'interesse del figlio va determinata sulla base della situazione di fatto (residenza del minore) esistente al momento della domanda, se il giudice provvede su istanza di parte, od al momento della pronunzia, se decide ex officio, senza possibilità di alcun collegamento con la situazione esistente al momento dell'emanazione del precedente provvedimento. (V 5352/81, mass n 416084; (V 4083/79, mass n 400586; (V 4126/77, mass n 387785).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 152, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)