Sez. 5 - , Ordinanza n. 29124 del 20/10/2021 (Rv. 662619 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Costi per prestazioni di servizio - Momento dell'imputazione - Principio di competenza - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
I costi relativi alle prestazioni di servizi sono, a norma dell'art. 109, comma 2, lett. b, del d.P.R. n. 917 del 1986, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate; detti costi possono, tuttavia, essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa, sotto il profilo giuridico, l'esistenza ovvero diviene determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità gli stessi siano privi nel corso dell'esercizio di competenza.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)