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Sez. 5, Sentenza n. 8250 del 31/03/2008 (Rv. 602392 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Aiuti comunitari - Esercizio di competenza - Individuazione - Esercizio nel quale diviene "certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602392-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di imposta sui redditi, gli aiuti comunitari al settore agricolo, erogati sotto forma di contributi dal Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), concorrono alla formazione del reddito di impresa e debbono essere imputati all'esercizio di competenza. Agli aiuti comunitari deve ritenersi applicabile l'art. 75, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, secondo cui i componenti positivi o negativi che concorrono a formare il reddito possono essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)