Sez. 1, Sentenza n. 3374 del 22/11/1971 (Rv. 354922 - 01)
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - CONDUTTURE ELETTRICHE ED ELETTRODOTTO - ESPROPRIAZIONI ED ASSERVIMENTI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI - NORME APPLICABILI - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL FONDO PER L'OCCUPAZIONE CON GLI IMPIANTI ELETTRICI - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ASSERVIMENTO - AZIONE PER IL DIRITTO ALL'INDENNITA - ESERCITABILITA.*
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - CONDUTTURE ELETTRICHE ED ELETTRODOTTO - ESPROPRIAZIONI ED ASSERVIMENTI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI - NORME APPLICABILI - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL FONDO PER L'OCCUPAZIONE CON GLI IMPIANTI ELETTRICI - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ASSERVIMENTO - AZIONE PER IL DIRITTO ALL'INDENNITA - ESERCITABILITA.*
Poiche l'art 129 del RD 11 dicembre 1933 n 1775 dispone che alle espropriazioni ed agli asservimenti per gli impianti elettrici sono applicabili le Disposizioni della legge 25 giugno 1865 n 2359 sulle espropriazioni forzate per pubblica utilita, anche in materia di asservimento per l'installazione di linee elettriche e valido il principio secondo cui, qualora nel corso del giudizio promosso dall'interessato per il risarcimento dei danni arrecatigli con l'occupazione e l'utilizzazione del fondo venga emesso il decreto prefettizio di asservimento, l'interessato puo far valere nel giudizio gia pendente il diritto alla giusta indennita.*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)