diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 37 del 05/01/1984 (Rv. 432290 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - PRECISE ARGOMENTAZIONI CRITICHE MOSSE DA UNA DELLE PARTI - MOTIVAZIONE DETTAGLIATA DELLA SENTENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DEL GIUDICE DI APPELLO - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432290-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - PRECISE ARGOMENTAZIONI CRITICHE MOSSE DA UNA DELLE PARTI - MOTIVAZIONE DETTAGLIATA DELLA SENTENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DEL GIUDICE DI APPELLO - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*

Il principio per cui il giudice ha il dovere di motivare dettagliatamente quando avverso la consulenza tecnica di ufficio siano state mosse precise argomentazioni critiche è applicabile nel giudizio di appello solo quando il giudice del gravame intenda fare propria e condividere la consulenza di primo grado, e non pure quando, anche per valutare la fondatezza di tali critiche, abbia disposto una nuova consulenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)