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Sez. L, Sentenza n. 963 del 08/03/1977 (Rv. 384584 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DI INVALIDO DI GUERRA - FINALITA - LAVORI INCOMPATIBILI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384584-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DI INVALIDO DI GUERRA - FINALITA - LAVORI INCOMPATIBILI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'assunzione obbligatoria di un invalido di guerra non implica alcuna finalita pietistica, giacche la ratio della legge istitutiva del beneficio non e quella di procurare all'invalido un sostentamento caritativo, bensi quella di utilizzare la residua capacita lavorativa, neutralizzando in tal modo le difficolta di assorbimento derivanti dalla menomazione: tale assunzione comporta, ovviamente, l'esclusione di lavori incompatibili con lo stato di infermita, ma cio va ricercato non gia in un comportamento caritativo del datore di lavoro o di altre persone, bensi nella natura stessa del rapporto di lavoro dell'invalido.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1950 num. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)