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Sez. L, Sentenza n. 5897 del 24/05/1991 (Rv. 472353 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interpretazione (appalto di mano d'opera) | Utilizzazione delle prestazioni di lavoratori soci di una cooperativa di lavoro - Corrispondenza alla situazione ex art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Configurabilità - Carattere vero o fittizio della Costituzione e fruizione della cooperativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472353-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interpretazione (appalto di mano d'opera)

Quando risulti che un imprenditore abbia affidato in appalto ad una società cooperativa l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera di lavoratori che siano soci della cooperativa (e quindi assunta e retribuita da questa secondo la convenzione sociale), la corrispondenza di tale situazione a quella prevista e vietata dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che la sanziona stabilendo che i prestatori di lavoro sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni, rende irrilevante ogni indagine diretta ad accertare il carattere vero o fittizio della costituzione e funzione della cooperativa.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)