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Sez. L, Sentenza n. 4862 del 27/05/1996 (Rv. 497810 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti assunti da cooperative - Natura delle prestazioni appaltate - Rilevanza ai fini delle disposizioni di cui alla legge n. 1369 del 1960 - Disciplina ex art. 1 ed ex artt. 3 e 5 legge cost. - Distinzione.
Stato
decisa il 1996-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497810-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Ai fini della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1960 n. 1369 in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, ciò che rileva, negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa - che può essere rapporto societario nel caso di prestazioni corrispondenti a quelle proprie dell'oggetto sociale, ovvero rapporto di lavoro subordinato nel caso di prestazioni diverse - ma la natura delle prestazioni appaltate; nel caso esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi prevista dall'art. 1 della legge citata); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature) permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltatrice (ipotesi che, di norma, implica l'obbligo solidale di appaltante ed appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo ai sensi degli artt. 3 e 5 della stessa legge).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)