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Sez. 1, Sentenza n. 3644 del 04/06/1980 (Rv. 407506 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ACQUISTO DI APPARTAMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE NON DI LUSSO, CON PAGAMENTO DEL PREZZO MEDIANTE CAMBIALI, GARANTITO DA IPOTECA CONVENZIONALE ANNOTATA SUI TITOLI - BENEFICI DELLA RIDUZIONE AD UN QUARTO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA EX ARTT 17 E 18 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407506-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ACQUISTO DI APPARTAMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE NON DI LUSSO, CON PAGAMENTO DEL PREZZO MEDIANTE CAMBIALI, GARANTITO DA IPOTECA CONVENZIONALE ANNOTATA SUI TITOLI - BENEFICI DELLA RIDUZIONE AD UN QUARTO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA EX ARTT 17 E 18 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*

In ipotesi di acquisto di appartamento di nuova costruzione non di lusso, con pagamento dilazionato del prezzo mediante rilascio di cambiali, garantito con la Costituzione di ipoteca convenzionale sull'immobile ed annotazione sui titoli del vincolo, non e invocabile il beneficio della riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria, di cui all'art 18 della legge 2 luglio 1949 n 408, il quale si riferisce alla diversa fattispecie del contratto di mutuo stipulato per la costruzione di casa non di lusso o per la prima compravendita della stessa, ne l'analogo beneficio previsto dal precedente art 17 della legge medesima, il quale riguarda il diverso caso dell'ipoteca legale spettante al venditore. (V 1275/74, mass n 369342).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)