Sez. 1, Sentenza n. 1275 del 07/05/1974 (Rv. 369342 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IMPOSTA RIDOTTA E CORRISPOSTA IN MODO SPECIALE - RIDUZIONE EX LEGGE N 408 DEL 1949 - ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI NON DI LUSSO - RATEIZZAZIONE DEL PREZZO - PAGAMENTO CON CAMBIALI - GARANZIA - IPOTECA CONVENZIONALE - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IMPOSTA RIDOTTA E CORRISPOSTA IN MODO SPECIALE - RIDUZIONE EX LEGGE N 408 DEL 1949 - ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI NON DI LUSSO - RATEIZZAZIONE DEL PREZZO - PAGAMENTO CON CAMBIALI - GARANZIA - IPOTECA CONVENZIONALE - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO.*
La riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria concessa per i contratti di mutuo stipulati per le costruzioni o per la prima compravendita di case di abitazione non di lusso, concessa dall'art 18 della legge 2 luglio 1949, n 408, non e applicabile all'ipoteca convenzionale concessa a garanzia delle cambiali rilasciate dal compratore per la rateizzazione del prezzo di acquisto trattandosi di operazione non assimilabile - ai fini dell'agevolazione fiscale - al contratto tipico di mutuo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2809, Cod. Civ. art. 2831 com. 2, Cod. Civ. art. 2839 com. 3, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)