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Sez. 1, Sentenza n. 4372 del 05/05/1994 (Rv. 486498 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere | Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado - Termine annuale di decadenza dell'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Inapplicabilità ex art. 72 D.L. n. 546 del 1982 - Ostatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486498-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere

Le disposizioni dell'art. 327 cod. proc. civ. sul termine annuale di decadenza dall'impugnazione - decorrente dal giorno di pubblicazione della sentenza - trovano applicazione anche nell'ambito del processo tributario in relazione alle decisioni di primo e secondo grado, senza che vi ostino le prescrizioni delle comunicazioni delle stesse ad opera dell'ufficio, e la correlazione all'esecuzione di tale adempimento della decorrenza dei termini brevi di impugnazione. All'applicabilità di tale principio non osta la disposizione di cui allo art. 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 sulla riforma del processo tributario, circa l'inapplicabilità dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. alle decisioni di primo e secondo grado per le quali, alla data dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, sia ancora pendente il termine di impugnazione, atteso che in virtù dello art. 80 del succitato decreto legislativo le disposizioni del decreto medesimo avranno efficacia solo a partire dalla data (primo ottobre 1994) di tale insediamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1992 num. 546 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)