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Sez. 2, Sentenza n. 3360 del 28/07/1977 (Rv. 386902 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MOTIVAZIONE - DEDUZIONI DI PARTE - MANCATO ESAME - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386902-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MOTIVAZIONE - DEDUZIONI DI PARTE - MANCATO ESAME - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

La motivazione della liquidazione equitativa del danno non e sufficiente se in essa si trascurino deduzioni di parte che, considerate dal giudice, potrebbero rendere diversa la decisione. (V 996/72, mass n 357309).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)