Sez. 3, Sentenza n. 5308 del 11/10/1979 (Rv. 401902 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, il giudice non e tenuto a dare una dimostrazione particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali si e formato il suo convincimento sulla quantita del danno stesso; bastando che egli mostri di aver tenuto presenti tutti i dati di fatto risultanti dall'istruzione probatoria per considerare equo, secondo il suo apprezzamento incensurabile in Sede di legittimita, la Determinazione da lui effettuata dei fattori costitutivi dell'ammontare liquidato. (V 3360/77, mass n 386902; (V 153/77, mass n 383651).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)