Sez. 3, Sentenza n. 4706 del 27/08/1984 (Rv. 436604 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - DISCIPLINA EX ARTT. 1592 E 1593 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - DISCIPLINA EX ARTT. 1592 E 1593 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni eseguiti dal conduttore sulla cosa locata, dettata dagli art. 1592 e 1593 cod. civ., riguarda soltanto quelle innovazioni o quegli incrementi, qualitativi o quantitativi, che ineriscono alla cosa locata in quanto compiuti nell'ambito rigoroso dei suoi confini, lasciandone integra la struttura fondamentale, l'organizzazione funzionale autonoma e la destinazione sua propria, e ad essa non può farsi riferimento quando si tratti di alterazioni strutturali profonde, che abbiano come conseguenza la trasformazione della cosa locata o addirittura la perdita di autonomia della stessa per la sua integrazione funzionale con altro immobile, così da realizzare una nuova ed unica entità patrimoniale. (V 6108/81, mass n 416907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)