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Sez. 2, Sentenza n. 400 del 11/02/1974 (Rv. 368101 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - IMPLICITA DEDUZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - RITENUTA INAPPLICABILITA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - APPLICAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1974-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368101-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - IMPLICITA DEDUZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - RITENUTA INAPPLICABILITA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - APPLICAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE - OBBLIGATORIETA.*

Quando la parte prospetti l'inadeguatezza della retribuzione e, pertanto (anche implicitamente) la nullita del patto a questa relativo e chieda, poi, l'applicazione delle tariffe previste dai contratti collettivi, deve ritenersi implicitamente dedotta la pretesa anche sotto il profilo dell'adeguamento della retribuzione in base all'art 36 della Costituzione; tale precetto costituzionale deve essere, pertanto, applicato anche dal giudice di appello, che, in riforma della sentenza di primo grado, dichiari inapplicabile il contratto collettivo invocato dal lavoratore. (V 1563'72, mass n 358283).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)