Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 13/05/1993 (Rv. 482337 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Prove - In genere | Prova testimoniale dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado - Deduzione in appello per capitoli articolati dettagliatamente - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Prove - In genere
Il requisito della novità, a cui è condizionata, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta a che la prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado, possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, dal momento che il potere conferito al giudice di consentire in primo grado l'integrazione della prova testimoniale dedotta in modo incompleto comporta, "a fortiori" la possibilità per la stessa parte non incorsa in alcuna decadenza, di farlo spontaneamente in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)