diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1751 del 06/03/1990 (Rv. 465678 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SENTENZA N. 355 DEL 1989 DELLA CORTE COSTITUZ. - REQUISITI DELL'ETÀ, DELLO STATO INVALIDANTE E CONTRIBUTIVO - PERFEZIONAMENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465678-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SENTENZA N. 355 DEL 1989 DELLA CORTE COSTITUZ. - REQUISITI DELL'ETÀ, DELLO STATO INVALIDANTE E CONTRIBUTIVO - PERFEZIONAMENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - AMMISSIBILITÀ.*

A seguito della sentenza n. 355 del 1989 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di Invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario, il disposto della norma suddetta, che stabilisce che qualora i requisiti della pensione di Invalidità o vecchiaia, pur non sussistendo alla data della domanda dello assicurato, risultino tuttavia posseduti prima della definizione della domanda stessa, o della decisione del successivo ricorso, in via amministrativa, l'assicurato ha non di meno diritto alla prestazione pensionistica e soltanto la data di decorrenza della stessa risulta differita al primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono perfezionati i requisiti suddetti, si riferisce non soltanto ai requisiti dell'età o dello stato invalidante, bensì anche al requisito contributivo. (V 2126/89, mass n 462697; (V 3013/88 mass n 458560).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)