Sez. L, Sentenza n. 2126 del 05/05/1989 (Rv. 462697 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONE REVOCATA - INFERMITÀ O AGGRAVAMENTO INTERVENUTI DOPO LA SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA "EX" LEGGE N. 222 DEL 1984 - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA ORIGINARIA DOMANDA AMMINISTRATIVA DI ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE POI REVOCATA - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONE REVOCATA - INFERMITÀ O AGGRAVAMENTO INTERVENUTI DOPO LA SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA "EX" LEGGE N. 222 DEL 1984 - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA ORIGINARIA DOMANDA AMMINISTRATIVA DI ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE POI REVOCATA - OBBLIGATORIETÀ.*
Qualora, nel corso del giudizio diretto al ripristino della pensione d'Invalidità revocata, sopravvenga la nuova disciplina dell'Invalidità pensionabile dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in presenza di un'infermità o di un aggravamento manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema normativo, dei quali deve tener conto a norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., può riconoscere all'assicurato (nella sussistenza del relativo requisito di riduzione o perdita della capacità lavorativa) l'assegno o la pensione di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge, avendo riguardo, per l'accertamento della sussistenza del requisito contributivo, non già alle Disposizioni di cui agli artt. 4 e 10 di tale legge, concernenti le domande successive alla sua entrata in vigore, ma a quelle vigenti alla data di presentazione della originaria domanda di attribuzione della pensione d'Invalidità poi revocata. (V 3013/88, mass n 458560; (V 8407/87, mass n 455963; (V 79/87, mass n 449881; (V 6160/86, mass n 448441).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 04/10/1930 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 10, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)