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Sez. 1, Sentenza n. 13759 del 12/06/2007 (Rv. 601177 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Pagamento di crediti sorti anteriormente alla apertura della procedura - Contratto proseguito su autorizzazione degli organi della procedura - Atto eccedente l'ordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Mancanza - Inefficacia.
Stato
decisa il 2007-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601177-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

I pagamenti di crediti sorti anteriormente all'ammissione a concordato preventivo devono ritenersi inefficaci quando eccedano l'ordinaria amministrazione, in mancanza dell'espressa autorizzazione del giudice delegato, anche se relativi ad un contratto di appalto, la cui prosecuzione venga autorizzata dagli organi della procedura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)