Sez. 1, Sentenza n. 7390 del 08/08/1997 (Rv. 506613 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI | Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Elencazione ex art. 167, secondo comma legge fall. - Carattere tassativo - Esclusione - Portata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI
L'enumerazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione contenuta nell'art. 167 legge fall., per il compimento dei quali occorre l'autorizzazione scritta del giudice delegato, ha carattere esemplificativo e non tassativo. Tuttavia, ciò non significa che nell'ambito dei casi indicati dalla norma possa distinguersi tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo un criterio di normalità riferito ad una certa attività d'impresa. I casi specifici previsti nell'art. 167, secondo comma, nella loro tipologia, sono tutti relativi ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, tali già considerati dal legislatore, il quale ha poi ritenuto di aggiungere una formula di chiusura facendo riferimento agli atti, ancorché non tipizzati, comunque riconducibili nel novero di quelli che eccedono l'amministrazione ordinaria, rispetto ai quali si può compiere in concreto la valutazione di atto eccedente o non eccedente l'ordinaria amministrazione (principio affermato in un caso di vendita non autorizzata, preceduta da contratto preliminare, effettuata da impresa operante nel settore delle costruzioni).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)