Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006 (Rv. 588185 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Mancata esecuzione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE
Per mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione (della notificazione) della citazione, a norma dell'art. 291, terzo comma, cod. proc. civ., e per omessa integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione della sentenza, a norma dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ. - cui seguono, rispettivamente, la cancellazione della causa dal ruolo, con estinzione del giudizio, e l'inammissibilità dell'impugnazione -, deve intendersi la mancata consegna all'ufficiale giudiziario da parte del soggetto che richiede la notificazione, nel termine stabilito dal giudice, dell'atto da notificare in esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio. Ne consegue che la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, oppure l'inammissibilità dell'impugnazione, possono essere disposte dal giudice solo se nel termine dallo stesso stabilito la parte richiedente la notificazione non abbia consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)