Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 30/04/2010 (Rv. 612647 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Art. 291, comma terzo, cod. proc. civ. - Regime processuale anteriore alla legge 18 giugno 2009, n. 69 - Inadempimento dell'ordine di rinnovazione della citazione - Conseguenze - Cancellazione della causa dal ruolo - Successiva dichiarazione di estinzione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE
L'art. 291, comma terzo, cod. proc. civ. prevede che, rimasto inadempiuto l'ordine di rinnovazione della citazione, la causa sia cancellata dal ruolo senza esigere alcuna attività delle parti e che, una volta intervenuta la cancellazione, il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., di modo che il potere di rilevazione dell'estinzione, di cui al quarto comma dello stesso art. 307, nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009, può e deve essere esercitato, su rituale eccezione della parte interessata, solo dopo la cancellazione della causa dal ruolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)