Sez. L, Ordinanza n. 10737 del 05/06/2004 (Rv. 573411 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Procedimento camerale - Contrasto con la normativa internazionale - Insussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
La procedura camerale prevista dagli art. 391 - bis e 375 cod. proc. civ. per le impugnazioni revocatorie delle sentenze della Corte di cassazione non contrasta con il principio di diritto internazionale della pubblicità dell'udienza e della relativa decisione (dettato, in particolare, dall'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848), attese le garanzie di difesa assicurate al ricorrente e la pubblicità delle sentenze che definiscono i relativi procedimenti.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 n. 1, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)