Sez. L, Sentenza n. 7802 del 08/06/2001 (Rv. 547346 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione della sentenza della Corte di cassazione - Procedimento camerale - Adozione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
La sentenza che statuisce sull'istanza di revocazione proposta avverso una pronuncia emessa dalla Corte di cassazione, qualunque sia il suo contenuto, deve essere emessa in camera di consiglio, a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in ogni caso, e non solo se ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 375 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)