Sez. 5, Sentenza n. 21405 del 30/11/2012 (Rv. 624325 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Società - Fusione per incorporazione - Redditi realizzati fino al momento di efficacia della fusione - Imputazione alla società incorporata - Configurabilità - Conseguenze in tema di riscossione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di dichiarazione annuale dei redditi, nel caso di fusione di società per incorporazione non viene meno l'imputazione alla società incorporata dei redditi realizzati fino alla data dell'incorporazione stessa, con la conseguenza che è legittima l'inclusione della società stessa nel ruolo, in relazione alla frazione di esercizio anteriore alla sua estinzione, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'emissione della cartella esattoriale a suo nome, ferma restando la legittimazione passiva della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali alla società estinta, in ordine alla notificazione della cartella stessa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 11, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)