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Sez. 5, Sentenza n. 7438 del 14/05/2003 (Rv. 563044 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Società - Fusione per incorporazione - Redditi realizzati fino al momento di efficacia della fusione - Imputazione alla società incorporata - Configurabilità - Conseguenze in tema di riscossione.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563044-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di dichiarazione annuale dei redditi, nel caso di fusione di società per incorporazione, l'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (applicabile "ratione temporis"), pur ponendo a carico della società incorporante l'obbligo di dichiarazione relativa alla frazione di esercizio della società incorporata compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione, non prevede il venir meno dell'imputazione alla società incorporata dei redditi realizzati fino a detta data, con la conseguenza che è legittima l'inclusione della società stessa nel ruolo - in relazione alla frazione di esercizio anteriore alla sua estinzione -, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'emissione della cartella esattoriale a suo nome, ferma restando la legittimazione passiva della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali alla società estinta, in ordine alla notificazione della cartella stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 11, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)