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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16195 del 17/06/2019 (Rv. 654606 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nella sentenza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni e limiti - Procedura di correzione di errore materiale - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654606-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO

L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per l'equo indennizzo ex l. n. 89 del 2001 asserendo che gli stessi non avessero partecipato al giudizio presupposto, nonostante il contrario risultasse provato per documenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)