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Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001 (Rv. 547907 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nella intestazione della sentenza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni e limiti - Denotazione della mancata costituzione del contraddittorio o incertezza riguardo ai soggetti della decisione - Necessità - Errore materiale correggibile in caso di individuabilità della parte pretermessa o inesattamente indicata.
Stato
decisa il 2001-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547907-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO

L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza, dà luogo a nullità ove riveli che il contraddittorio non sia regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ. o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione e, a mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. ove dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (nella specie: dal ricorso per cassazione si evinceva che l'atto di appello era stato notificato anche alla parte pretermessa nell'intestazione della sentenza, di talché la stessa era stata posta nella condizione di partecipare al giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)