Sez. 3, Sentenza n. 6833 del 03/04/2015 (Rv. 635143 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Verifica della titolarità del bene esecutato in capo al debitore - Necessità - Riscontro di un diritto di estensione minore - Efficacia del pignoramento - Nei limiti della quota di effettiva titolarità del debitore - Condizioni e limiti.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)