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Sez. 2, Sentenza n. 5600 del 20/12/1977 (Rv. 389192 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA CONTRO TUTTE LE PARTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389192-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA CONTRO TUTTE LE PARTI - LIMITI.*

Se e vero che il termine per impugnare una sentenza decorre dalla sua notificazione sia contro il notificante che contro la parte alla quale viene fatta la notificazione, e se e certo, secondo il disposto dell'ultima parte dell'art 326 cod proc civ, che in causa con piu parti il termine decorre unitariamente anche se la notificazione viene fatta ad una sola, tuttavia cio vale nel caso ordinario di una causa unica con piu parti, e non gia quando si tratti di cause scindibili o, comunque, indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato-disposto dell'art 326 e 332 cod proc civ, e esclusa la necessita del litisconsorzio. In tale ipotesi il termine per impugnare non e piu unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non C'e stata notificazione, si applica la norma della impugnabilita entro l'anno dal deposito della sentenza. (Conf 1788/75, mass n 375447).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)