Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 09/05/1975 (Rv. 375447 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA CONTRO TUTTE LE ALTRE PARTI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA CONTRO TUTTE LE ALTRE PARTI - LIMITI.*
Il principio secondo il quale, stante l'unitarieta del termine di impugnazione, la notifica di una sentenza, ancorche eseguita ad istanza di una soltanto delle parti in giudizio, vale a far decorrere - nei confronti di questa e della parte alla quale viene fatta - il termine per la proposizione dei gravami contro tutte le altre parti, trova applicazione allorche si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero la controversia incida in un unico rapporto sostanziale o processuale, e non gia quando si tratti di piu cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e che solo per motivi contingenti di opportunita sono state riunite in un solo processo. In tal caso, poiche all'interesse autonomo di ciascuna parte corrisponde un diritto autonomo di impugnazione, il ricorso per Cassazione rivolto dal soggetto, cui e stata notificata la sentenza, contro una parte diversa da quella che tale notifica ha effettuato, non e sottoposto al termine di sessanta giorni decorrenti da detta notifica e, pertanto, ove la parte cui esso e diretto non abbia provveduto, a sua volta, a notificare la sentenza, e sempre ammissibile, purche non sia decorso il termine annuale di cui all'art 327 cod proc civ. (V 92/72, mass n 355797).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)