Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3936 del 14/02/2017 (Rv. 642834 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Domanda di accertamento di condotta discriminatoria in ambito lavorativo - Competenza territoriale - Natura pubblica o privata del rapporto - Irrilevanza - Criterio del domicilio ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Applicabilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
L’azione per ottenere l'accertamento e la repressione di una condotta discriminatoria sul lavoro, ed il conseguente risarcimento del danno, rientra, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella competenza per territorio del tribunale nel cui circondario il ricorrente ha il domicilio, risultando irrilevante, stante il rinvio all’art. 15 st.lav. operato dall’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, - a sua volta richiamato dall’art. 34, comma 34, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011 - la natura privata o pubblica del rapporto di lavoro e risultando preminenti le finalità sottese alla tutela antidiscriminatoria, in quanto volta alla piena realizzazione del fondamentale principio di uguaglianza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 34 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)