Sez. 1, Sentenza n. 1290 del 06/10/1967 Ud. (dep. 08/02/1968) Rv. 106715 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA DELLA PRONUNCIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE - INSINDACABILITA.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA DELLA PRONUNCIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE - INSINDACABILITA.*
La pronuncia circa l'assegnazione alla parte civile di una provvisionale, nei casi in cui il giudice ritiene di non poter decidere sulla liquidazione dei danni in base agli elementi acquisiti al processo, ha carattere meramente delibativo e discrezionale e costituisce un apprezzamento non sindacabile in Sede di legittimita. Pertanto, l'imputato non ha interesse a dolersi del difetto di motivazione della decisione - la quale peraltro, non deve essere particolarmente circostanziata -, giacche gli rimane la piu ampia possibilita di difesa in Sede civile. (Conf.101480, anno 1966 V.104030, anno 1967, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)