Sez. 4, Sentenza n. 10034 del 27/03/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150882 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO SUL PUNTO DEL GIUDICE PENALE - NATURA GIURIDICA - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO SUL PUNTO DEL GIUDICE PENALE - NATURA GIURIDICA - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, col quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, assegna alla parte civile, ex art. 489 cod. proc. pen., una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per Cassazione, in quanto, per sua natura, è insuscettibile di passare in giudicato ed è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dello integrale risarcimento dovuto. (V mass n 149180; (V mass n 146859; (V mass n 138877; (V mass n 131037; (V mass n 112783; (V mass n 109938; (V mass n 106715; (V mass n 104030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)