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Sez. 2, Sentenza n. 1858 del 12/07/1966 (Rv. 323626 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NULLITA - SANATORIA - PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1966-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323626-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NULLITA - SANATORIA - PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA.*

Alla notificazione delle sentenze, ai fini della decorrenza del termine per le impugnazioni, non e applicabile il principio che non si ha nullita allorche l'atto abbia raggiunto lo scopo. Invero, la conoscenza da parte del soccombente della sentenza soggetta ad impugnazione, utile ai fini della decorrenza del termine per impugnare, e soltanto quella acquisita attraverso la notificazione nella particolare Forma che la legge prescrive. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)