diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2492 del 05/07/1976 (Rv. 381290 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - RELAZIONE DI NOTIFICA - INDICAZIONE DELLA PARTE DESTINATARIA - NECESSITA - MANCATA OD ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381290-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - RELAZIONE DI NOTIFICA - INDICAZIONE DELLA PARTE DESTINATARIA - NECESSITA - MANCATA OD ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui la notificazione di una sentenza, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, venga fatta al procuratore costituito, occorre che nella relata sia correttamente indicata la parte destinataria, per cui, se l'indicazione manca o e errata, essendo stata indicata una parte diversa da quella rappresentata dal procuratore cui la notifica e stata compiuta, la notificazione e nulla; ne puo affermarsi, per escludere la nullita, che la notificazione abbia egualmente raggiunto il suo scopo (art 156 cod proc civ), poiche la parte suddetta viene a legale conoscenza della sentenza solo se la notificazione sia fatta nella Forma prescritta dalla legge. (V 2461/69, mass n 341976; (V 1858/66, mass n 323626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)