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Sez. 5, Sentenza n. 10520 del 14/02/2018 Cc. (dep. 08/03/2018) Rv. 272562 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazioni - Possibilità di sospensiva del provvedimento impugnato - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272562-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, il giudice di appello, dinanzi al quale sia stato impugnato il decreto applicativo della misura di prevenzione delle sorveglianza speciale, non ha il potere di disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)