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Sez. 1, Sentenza n. 26639 del 10/06/2008 Cc. (dep. 02/07/2008) Rv. 240871 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazioni - Possibilità di sospensiva del provvedimento impugnato - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240871-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, al giudice di appello non è conferito alcun potere autonomo di sospensione dell'esecuzione del decreto emesso in primo grado e costituente oggetto del giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)