Sez. 1, Sentenza n. 6713 del 13/06/1991 (Rv. 472657 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale | Decreto ingiuntivo notificato dal creditore al debitore - Sopravvenuto fallimento del creditore - Opposizione ad ingiunzione proposta dal debitore - Competenza per materia del Tribunale fallimentare - Sussistenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale
La sopravvenienza del fallimento del creditore dopo la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un suo debitore comporta l'attrazione dell'opposizione all'ingiunzione proposta dal detto debitore nella competenza per materia del tribunale fallimentare, atteso che l'art. 95 legge fall. - il quale (pur riguardando il caso inverso del fallito che sia debitore), con riferimento alla sorte delle pronunce giudiziali intervenute prima della dichiarazione di fallimento, fa salva la competenza del giudice dell'impugnazione - va interpretato in senso restrittivo, stabilendo un'eccezione alla generale regola della competenza attrattiva del giudice fallimentare, e non è, pertanto, applicabile al caso del decreto ingiuntivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)