Sez. 1, Sentenza n. 11144 del 24/12/1994 (Rv. 489409 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Determinazione - Derogabilità per ragioni di connessione - Esclusione - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito - Separazione della causa di opposizione e rimessione al giudice superiore - Necessità - Causa di opposizione - Sospensione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del Giudice, che ha emesso il decreto ingiuntivo, a decidere l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ., comporta che la competenza medesima non possa subire eccezioni per situazioni di connessione, quale quella derivante dalla proposizione di domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della "potestas decidendi" di tale giudice, sicché in tale ipotesi deve essere rimessa al giudice superiore solo la domanda riconvenzionale, salva l'eventuale sospensione del giudizio di opposizione a norma dell'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)