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Sez. 1, Sentenza n. 2599 del 30/03/1999 Cc. (dep. 07/06/1999) Rv. 213489 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Ordinanza emessa in fase di indagini preliminari per fatto ritenuto in connessione con altro relativamente al quale è stata emessa altra ordinanza eseguita successivamente al rinvio a giudizio - Decorrenza della misura dalla data di esecuzione di detta seconda ordinanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213489-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La regola dettata dal terzo comma dell'art.297 c, p, p,, essendo funzionale all'osservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare e mirando ad evitare che detti termini possano essere dilatati in presenza di uno o più procedimenti aventi ad oggetto fatti connessi ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.b) e c), c.p.p., non può comportare la retrodatazione della decorrenza della misura disposta con una ordinanza custodiale emessa in fase di indagini preliminari all'epoca dell'esecuzione di una precedente ordinanza relativa a fatto connesso, quando tale esecuzione abbia avuto luogo successivamente al rinvio a giudizio per quel medesimo fatto, essendo la suddetta retrodatazione possibile soltanto con riferimento a periodi di carcerazione riguardanti la medesima fase.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)