Sez. 5, Sentenza n. 16879 del 05/04/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 219035 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Latitanza protrattasi durante la fase delle indagini preliminari - Ordinanza custodiale eseguita dopo il rinvio a giudizio - Scadenza termini in tale fase - Emissione di nuovo provvedimento restrittivo per conseguire il recupero della custodia cautelare non sofferta nella fase delle indagini preliminari - Possibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di contestazioni a catena" (art. 297 comma 3 cod.proc.pen.), nella ipotesi in cui, essendo l'imputato rimasto latitante durante l'intera fase delle indagini preliminari, la misura cautelare venga eseguita dopo il rinvio a giudizio ed i termini vengano a scadere in tale fase, non può essere emesso altro provvedimento restrittivo per lo stesso fatto (o per fatto connesso), allo scopo di consentire il protrarsi della custodia cautelare mediante il recupero di quella non eseguita nella fase delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)