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Sez. 3, Sentenza n. 6856 del 13/07/1998 (Rv. 517159 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Rifiuto del locatore di accettare la riconsegna dell'immobile - Nomina di un sequestratario ex art. 1216 cod. civ. - Rigetto della domanda di convalida - Spese di custodia - Spettanza al locatore.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517159-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

Qualora il conduttore di un immobile, dopo avere intimato al locatore di riprenderne possesso, chieda ed ottenga dal giudice la nomina di un sequestratario a norma dell'art. 1216 cod. civ., il rigetto della domanda di convalida della procedura, che egli abbia proposto, impone di fare carico delle spese di custodia al locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)