Sez. L, Sentenza n. 457 del 28/01/1985 (Rv. 438663 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE EX ART. 5 LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE NELLA BASE PENSIONABILE - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE EX ART. 5 LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE NELLA BASE PENSIONABILE - ESCLUSIONE.*
L'art. 5 ultimo comma della legge 29 ottobre 1971 n. 889, recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ha adottato un'apposita definizione del lavoro straordinario, per tale intendendo quello effettuato in eccedenza rispetto alla durata normale del lavoro così come prevista dai vigenti contratti collettivi, con la conseguenza che anche il rinvio all'art. 5 contenuto nel successivo art. 17 implica adozione di quella stessa definizione ai fini dell'esclusione del compenso per lavoro straordinario dal computo della retribuzione pensionabile. Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dopo la entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso per lavoro straordinario di turno - pur sempre effettuato oltre l'orario di lavoro fissato dalla normativa collettiva, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali del servizio, tanto da essere retribuito mediante una percentuale fissa - non è più riconducibile, agli effetti del trattamento di quiescenza, fra gli elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) del citato art. 5 (corrispondente alla lettera C) dell'art. 20 legge 28 luglio 1961 n. 830), restando così escluso dalla Determinazione della base pensionabile. (Conf 199/82, mass n 417892; (Conf 5532/80, mass n 409394; (Conf 2955/80, mass n 406695).*
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)